DICEMBRE
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Diario dal Consiglio del 6 dicembre 2025

Nuove regole per le domande di trasferimento ordinario

Il 10 dicembre il CSM ha approvato due innovazioni alla normativa generale inserita nella circolare sui tramutamenti (13788/2014 e successive modifiche).

La prima novità riguarda l’aggiornamento dell’effetto di una domanda di trasferimento rispetto alle altre domande proposte dallo stesso magistrato. Secondo la norma originaria (art. 4.1 della circolare) l’accoglimento dell’una comportava la decadenza dalle altre.

Con la sentenza 379/2024 il Consiglio di Stato ha affermato che tale meccanismo, per quanto funzionale a una rapida gestione delle diverse procedure di trasferimenti pendenti presso il CSM, non può dirsi giustificato quando attribuisce indebitamente una volontà abdicativa anche verso domande precedenti, quando non siano state ancora esitate. Aderendo a questo pronunciamento – e ribadendo peraltro che la conservazione di una misura decadenziale risponde al canone di buona amministrazione nella conduzione di tali procedure limitandone per quanto possibile le reciproche interferenze – si è dunque intervenuti a modificare il dettato dell’art. 4.1.: la nuova regola è nel senso che la decadenza opera soltanto rispetto alle domande di tramutamento che siano state presentate successivamente a quella accolta; quando invece il trasferimento sia stato disposto in una procedura instaurata successivamente a un’altra, nella quale lo stesso magistrato ha presentato una domanda, quest’ultima dovrà essere esaminata e, in caso di accoglimento anche di questa, l’interessato dovrà indicare su quale ricada la propria scelta.

Nel nuovo art. 4.1 si precisa anche che la regola così riscritta è limitata ai soli procedimenti riguardanti trasferimenti per funzioni giudiziarie; il collocamento o la conferma in posizione fuori ruolo, presupponendo attraverso la dichiarazione di “assenso” la precisa volontà di abbandonare temporaneamente quelle funzioni stesse, determinano invece la decadenza da tutte le domande anche in precedenza avanzate.

La seconda modifica ha inteso chiarire ulteriormente il regime giuridico delle cd. “domande in prevenzione”, che suscita ancora molta incertezza tra i magistrati (art. 12.1 circ.). Queste vengono tipicamente proposte in assenza di una procedura pendente con l’intento di esprimere una sorta di prenotazione sul posto vacante in ufficio e che potrebbe essere destinato ai magistrati in tirocinio.

A illustrazione dell’incapacità della domanda in prevenzione di attribuire al richiedente alcun diritto opzionale, si è stabilito che essa ha una “funzione conoscitiva”, limitata comunque alla prima procedura concorsuale successiva (nuovo art. 12.1); in presenza di domande multiple in prevenzione, conserva efficacia solo l’ultima proposta (art. 12.3).

La disciplina in materia è stata completata anche dalla regolamentazione del suo inserimento nel sistema informatico della procedura di tramutamento. L’automaticità dell’inserimento preclude infatti la possibilità per l’aspirante di documentare i titoli per eventuali punteggi aggiuntivi richiesti, giacché questi devono sussistere al momento dell’apertura del procedimento e non possono quindi essere fatti valere a loro volta preventivamente. Si è pertanto precisato che per il riconoscimento di tali punteggi il magistrato ha comunque l’onere di presentare una specifica domanda secondo le modalità ordinarie, allegando gli atti necessari, anche quando per lo stesso posto una sua domanda si trovi già inserita a sistema (art. 12.3).

Francesca Abenavoli, Marcello Basilico, Maurizio Carbone, Geno Chiarelli, Antonello Cosentino, Tullio Morello

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