FEBBRAIO
17

Diario dal Consiglio del 17 febbraio 2024

Assegnazione alla DDA e controllo del Consiglio

Nel Plenum del 14 febbraio, si è trattata la pratica di Settima commissione relativa all’assegnazione da parte del procuratore della Repubblica di Catania di una sostituta alla DDA (area 2). Nel corso della discussione si è avuto modo di riflettere su quali siano i poteri del Consiglio in ordine ad un controllo su tale tipo di provvedimento di assegnazione: la mera presa d’atto del provvedimento si è trasformata in un dibattito sul merito della valutazione effettuata dal dirigente.

Nel corso della relazione sono state esaminate le osservazioni formulate da una delle concorrenti. Esse afferivano, in primo luogo, alla premessa metodologica da cui era partito il dirigente, secondo cui la valutazione non si sarebbe basata sul solo dato statistico ma sull’apprezzamento discrezionale delle specifiche attitudini e delle specifiche esperienze professionali dei candidati; in secondo luogo, al mancato richiamo agli atti di indirizzo indicati dal CSM nella delibera dell’11.11.2023 che aveva invitato il procuratore della Repubblica di Catania a compiere, in relazione all’interpello per la copertura di un posto presso la DDA, una nuova valutazione redigendo una più completa motivazione. Circostanze che, secondo la concorrente, avrebbero dato vita a un evidente sbilanciamento della valutazione comparativa tra i candidati.

Sia nella discussione che nel corpo della delibera si è evidenziato che, secondo quanto previsto dall’art. 22, comma 3, della vigente circolare sull’organizzazione degli uffici di procura, il Consiglio Superiore della Magistratura, è chiamato a pronunciarsi sulla “conformità” del decreto alle fonti normative primarie e secondarie relative all’organizzazione e al funzionamento della D.D.A., dopo aver verificato “l’esistenza, la ragionevolezza, la congruità della motivazione ed il rispetto della presente circolare”. Nel caso in esame, tale scrutinio è stato condotto accertando, altresì, il rispetto della riedizione comparativa agli atti di indirizzo già formulati con la delibera dell’11 ottobre 2023.

Alla luce di ciò, si è rilevato che il decreto risulta immune da censure, perché assunto in conformità alla normativa primaria e secondaria, sulla scorta di una motivazione ampia, analitica ed esaustiva che dà espressamente conto di una nuova comparazione dei tre magistrati aspiranti, operata alla luce degli specifici atti di indirizzo espressi dal Consiglio. Il dirigente si è scrupolosamente attenuto a tali atti di indirizzo, innestandoli nel complesso di un raffronto capillare, condotto dopo avere passato in rassegna ogni singolo indicatore contemplato dall’art. 20, comma 3, lett. da a) a h), circ., rispetto al criterio delle “specifiche attitudini” – con l’eccezione della lett. e), non ricorrente nel caso di specie – e valutando altrettanto diffusamente le “esperienze professionali”, di cui al successivo comma 4.

La tematica che implicitamente è emersa, quindi, è quella della tipologia di controllo e di osservazioni che devono essere espressi dal Consiglio Superiore su questo tipo di provvedimento

Qualora il CSM entrasse nel merito delle valutazioni e delle decisioni dei dirigenti degli uffici, andrebbe oltre le previsioni dalla circolare senza attenersi alla verifica di conformità del provvedimento a indici tradizionali, quali la completezza dell’argomentazione, la non contraddittorietà della motivazione e, soprattutto, la correttezza della valutazione dei fatti. Il provvedimento conforme a tutti questi criteri deve ritenersi valido a tutti gli effetti.

La sostanza della questione di fatto attiene al rapporto tra forma e merito laddove al Consiglio, come si evince dalla circolare sopra richiamata, è demandato il controllo sulla forma, ovverosia sul possesso da parte del magistrato dei requisiti necessari all’incarico; il merito rimane a esclusivo appannaggio del dirigente dell’Ufficio.

Nel momento in cui a questi venga assegnata la funzione di valutare l’adeguatezza del magistrato al ruolo preposto, bisogna affidarsi alla sua capacità di comparazione dei diversi profili dei candidati; una volta che la motivazione del suo decreto risulti essere corretta, logica e non contraddittoria, non è possibile violare sindacare lo spazio discrezionale della sua decisione.

Francesca Abenavoli, Marcello Basilico, Maurizio Carbone, Geno Chiarelli, Antonello Cosentino, Tullio Morello

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