MARZO
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Diario dal Consiglio dell’11 marzo 2023

Cassazione, una legittimazione su cui riflettere

Per quanto concerne l’attività della Quinta commissione, diamo sinteticamente conto delle questioni più rilevanti trattate nei Plenum dell’1 e dell’8 marzo.

L’1 marzo – oltre all’incarico di Primo Presidente della Corte di cassazione alla dott.ssa Margherita Cassano (in relazione al quale, in ragione della notorietà della vicenda, ci limitiamo a pubblicare gli interventi in Plenum di Antonello Cosentino e di Marcello Basilico) – il Consiglio ha altresì conferito l’incarico direttivo di Procuratore della Repubblica di Sulmona e ha esaminato vari contenziosi, due dei quali meritano di essere segnalati.

Il posto di Procuratore della Repubblica di Sulmona è stato attribuito al dott. Luciano D’Angelo; il Plenum ha approvato, all’unanimità, la relativa proposta della Quinta Commissione, conforme a quella già deliberato dalla medesima Commissione nella precedente consiliatura.

Un interessante contenzioso – che ha avuto eco nella stampa nazionale – riguarda l’attribuzione dell’incarico direttivo di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.

Tale incarico era stato attribuito al dott. Giovanni Bombardieri con delibera annullata dal Consiglio di Stato (in riforma della sentenza di primo grado del Tar) su ricorso di un controinteressato. In sede di riedizione del potere, il CSM aveva nuovamente nominato il dott. Bombardieri; il giudice amministrativo, adito dal controinteressato con il giudizio di ottemperanza, ha annullato anche tale seconda nomina, giudicandola elusiva del giudicato amministrativo.

Il Plenum, su conforme proposta della Quinta commissione, ha deliberato, sulla scorta di un approfondito parere dell’Ufficio studi, di impugnare la sentenza di ottemperanza (chiedendone la sospensiva al fine di garantire la continuità nell’esercizio delle funzioni dirigenziali relative alla Procura di Reggio Calabria) tanto con il ricorso per cassazione per questioni di giurisdizione (sull’assunto che il Consiglio di Stato, sconfinando nel merito delle valutazioni costituzionalmente riservate al CSM, avrebbe violato i limiti esterni della propria giurisdizione), quanto con il ricorso per revocazione per errore di fatto (sull’assunto che la sentenza di ottemperanza postulerebbe l’inesistenza di fatti pacificamente emergenti dalle risultanze documentali).

Un altro interessante contenzioso concerne l’impugnativa del bando per il conferimento dell’incarico direttivo superiore di Procuratore generale aggiunto presso la Corte di Cassazione.

Nell’impugnativa, oltre a dedurre vari profili di illegittimità del bando, si pone in dubbio la legittimità costituzionale della disciplina della legittimazione alla partecipazione al concorso risultante dalle innovazioni normative introdotte dalla l. n. 71/22 (c.d. “Riforma Cartabia”), entrata in vigore il 21.6.2022. Alla stregua di tali innovazioni, infatti, per partecipare a un concorso per la copertura di un posto direttivo superiore di legittimità (Primo Presidente aggiunto, Procuratore Generale aggiunto,  Presidente del Tribunale Superiore delle acque pubbliche) è necessario, per un verso, che il candidato ricopra da almeno quattro anni il precedente ufficio (legittimazione a quo) e, per altro verso, che il medesimo garantisca la permanenza in servizio, prima del collocamento a riposo, per ulteriori quattro anni (legittimazione ad quem).

Nel ricorso si evidenzia come, in ragione dell’età media dei magistrati di legittimità e della normale tempistica della loro progressione nelle funzioni, i nuovi criteri si risolvano, di fatto, nella preclusione all’accesso agli uffici direttivi superiori di legittimità per gran parte degli attuali titolari di uffici direttivi legittimità (Presidenti di sezione di Cassazione, Avvocati generali), così determinando una irragionevole restrizione della platea dei legittimati.

Sulla scorta del parere dell’Ufficio Studi, la Quinta commissione aveva proposto all’unanimità di deliberare in favore della costituzione nel giudizio promosso dal ricorrente, chiedendo all’Avvocatura dello Stato di concludere anche per la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale prospettata.

Il relatore della proposta di Commissione, Antonello Cosentino, pur ritenendo che il CSM dovesse difendere in giudizio la conformità alla legge del bando impugnato, ha tuttavia suggerito l’apertura di una pratica presso la Sesta commissione per valutare l’opportunità di sollecitare una modifica normativa o l’introduzione di disposizioni di diritto transitorio volta ad eliminare, o attenuare, le criticità della normativa evidenziate nell’impugnativa.

Il Procuratore Generale Luigi Salvato è intervenuto per manifestare le proprie perplessità in merito alla legittimità costituzionale della legge, a suo avviso irragionevole laddove uniforma  i criteri di legittimazione per concorrere agli incarichi direttivi superiori di legittimità a quelli previsti per concorrere agli incarichi direttivi di legittimità; il Procuratore Generale ha sottolineato altresì come il meccanismo normativo in esame rischi di precludere, in linea di fatto, la possibilità di valorizzare, ai fini del conferimento degli incarichi direttivi superiori di legittimità, le specifiche competenze acquisite mediante l’espletamento di funzioni direttive di legittimità.  

All’esito del dibattito, in cui sono intervenuti anche i consiglieri Romboli, Nicotra, Bisogni, Basilico e Fontana, il Plenum ha deliberato di rinviare la pratica in Commissione per un approfondimento in ordine alle indicazioni da dare all’Avvocatura dello Stato sulle modalità di espletamento della difesa del CSM in giudizio.

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