GIUGNO
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Diario dal Consiglio del 10 giugno 2023

Fuori ruolo e uffici di Cassazione, una riflessione necessaria

Con tre distinte recenti sentenze il TAR Lazio ha accolto i ricorsi proposti da alcuni  colleghi con i quali si era chiesto l’annullamento delle delibere adottate dal precedente Consiglio, all’esito delle procedure concorsuali per la copertura di posti di magistrato addetto all’Ufficio del Massimario e del ruolo della Corte di Cassazione e di posti di consigliere presso la Cassazione; ricorsi fondati, in sostanza, sulla ritenuta irragionevolezza delle previsioni di circolare relative all’azzeramento della valutazione degli incarichi fuori ruolo con riferimento al parametro del merito (i criteri generali di valutazione previsti in circolare sono quelli delle attitudini, del merito e dell’anzianità).  

Per una migliore comprensione della vicenda va premesso che con delibera del 9.9.2020, modificativa della circolare n. 13778 sui trasferimenti e conferimenti di funzione, il CSM aveva delineato un sistema di valutazione che, pur non precludendo al magistrato fuori ruolo di conseguire il punteggio massimo, al contempo consente di attribuire giusta considerazione al pregresso esercizio delle funzioni giurisdizionali, sul presupposto che la solida esperienza acquisita negli uffici giudiziari risulti preziosa per lo svolgimento delle funzioni in questione. Attraverso il parametro del merito, finalizzato ad attribuire punteggi che riguardano esclusivamente l’effettiva attività giudiziaria, si mira a dare rilievo alla svolgimento di un adeguato periodo di positivo esercizio delle funzioni presso gli uffici giudiziari, così da potere valorizzare la consistenza di tale esperienza in termini di impegno, laboriosità, assiduità, disponibilità ecc.

Il sistema, in definitiva, pareva aver raggiunto il giusto bilanciamento fra l’esigenza di assicurare al Massimario l’apporto di magistrati che avessero acquisito esperienza concreta nella giurisdizione e quella di non penalizzare in maniera eccessiva i magistrati che avessero svolto attività fuori ruolo.

Con le predette pronunce il TAR, andando di contrario avviso, ha annullato le delibere per illegittimità derivata dai vizi che inficiano le previsioni della circolare che prevedono l’azzeramento del punteggio per il merito con riferimento a periodi di attività svolta dal magistrato fuori ruolo, perché non ragionevoli e proporzionate, affermando, altresì, che dal sistema normativo possa trarsi il principio più generale della tendenziale equiparazione dei periodi fuori ruolo rispetto all’esercizio dell’attività giudiziaria.

Dopo ampia discussione e serrato confronto anche con l’Ufficio studi, la Terza commissione prima ed il Plenum dopo, all’unanimità, si sono al momento determinati, procedendo per gradi, a ritenere non irragionevoli le motivazioni delle sentenze del TAR proprio in relazione al profilo del mancato rispetto dei criteri di ragionevolezza e proporzionalità contenuti nella previsione di totale azzeramento della valutazione degli incarichi fuori ruolo con riferimento al parametro del merito e, di conseguenza, a non proporre impugnazione avverso le ridette sentenze.

Non è difficile immaginare le conseguenze di tali pronunce e delle decisioni adottate in Plenum, proprio perché esse annullano non solo le delibere a valle ma anche, a monte, le previsioni di circolare relative ai punteggi da attribuire ai candidati.

Oltre che con riferimento ai bandi chiusi nell’ambito dei quali i ricorsi erano stati proposti, infatti, le sentenze del TAR finiscono per incidere direttamente sui bandi aperti – ben quattro – poiché sono attualmente pendenti le procedure relative alla individuazione dei posti vacanti nel Massimario (bando deliberato nel febbraio 2022), dei posti di consigliere presso la corte di Cassazione, civile e penale, nonché dei posti di sostituto procuratore generale presso la Corte (bandi, questi ultimi tre, deliberati nel gennaio del 2023; la pendenza di detti ricorsi non è stata certo neutra rispetto ai tempi, lunghi, con cui si sta procedendo in relazione al bando Massimario indetto nel 2022).

Si profilano, dunque, questioni significative sul prossimo agire del Consiglio in relazione all’espletamento di tali procedimenti: andranno, infatti adottate, in progressione temporale, decisioni rilevanti non solo nell’attuazione del pronunciamento amministrativo nei singoli casi oggetto di ricorso, ma anche sulle modalità di espletamento dei bandi aperti e sull’eventuale riscrittura delle norme di circolare colpite dall’annullamento. Il tutto tenendo in debito conto, nei limiti del possibile e del corretto agire di ogni organo di pubblica amministrazione, la necessità di rispettare il principio di buon andamento e di garantire, dunque, una quanto più celere copertura dei posti di legittimità pubblicati.

Nel corso del Plenum del 6 giugno abbiamo valorizzato la filosofia sottesa alla modifica della circolare del 2020 e l’intima convinzione del valore aggiunto rappresentato dalla progressiva maturazione del punteggio di merito in ragione del numero di anni di positivo esercizio delle funzioni giudiziarie, rispetto al fuori ruolo; con ciò abbiamo anche richiamato le sentenze del giudice amministrativo nella parte in cui precisano che il principio di tendenziale equiparazione dei periodi di fuori ruolo rispetto all’esercizio dell’attività giudiziaria non preclude al CSM la facoltà di adottare una diversa regolamentazione della selezione comparativa, la quale deve essere improntata a criteri di ragionevolezza e proporzionalità che consentano di contemperare la diversa valutazione delle varie professionalità, senza omettere, nell’uno come nell’altro caso, gli aspetti più salienti del percorso professionale del magistrato, sia nel concreto esercizio della giurisdizione, sia nel concreto esercizio dell’attività fuori suolo svolta (con l’opportunità, per esempio, che siano  individuate le categorie di fuori ruolo più vicine alla giurisdizione e come tali da privilegiare rispetto ad altre).

Riteniamo, dunque, che le verosimili prossime modifiche alla circolare non potranno prescindere da tale visione di fondo.

Anche in questo, come nel caso recente relativo al collocamento fuori ruolo dei magistrati transitati da esperienze politiche, imposto dalla riforma Cartabia, poniamo il tema all’attenzione di tutti i magistrati, sollecitando i contributi dei colleghi sull’argomento.

Francesca Abenavoli, Marcello Basilico, Maurizio Carbone, Geno Chiarelli, Antonello Cosentino, Tullio Morello

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