LUGLIO
30

Diario dal Consiglio del 30 luglio 2024

Incarichi fuori ruolo, approvata la circolare

Il Consiglio superiore ha varato la delibera che aggiorna il testo della circolare n. 13778 del 24 luglio 2014 (“Disposizioni in tema di trasferimenti dei magistrati, conferimento di funzioni e destinazione a funzioni diverse da quelle giudiziarie”) nella parte VI, relativa alla destinazione dei magistrati a funzioni diverse da quelle giudiziarie. Si è così adeguata la normativa secondaria alle innovazioni legislative introdotte dal d. lgs. 28 marzo 2024, n. 45, con cui il Governo ha esercitato la delega attribuitagli in materia della legge n. 71/2022.

Come noto, i tratti salienti della riforma sono:

  • la possibilità che gli incarichi presso enti pubblici che richiedano un impegno incompatibile con l’attività giudiziaria a tempo pieno vengano svolti con collocamento fuori ruolo o, nei casi previsti dalla legge, in aspettativa;
  • l’incollocabilità fuori ruolo dei magistrati che non abbiano esercitato almeno dieci anni di funzioni effettive e che, dopo un precedente incarico fuori ruolo durato più di dieci anni, lo richiedano senza che ne siano trascorsi almeno altri tre, con alcune eccezioni espressamente indicate;
  • la presenza di altre condizioni rappresentate dall’interesse dell’amministrazione di provenienza e da un rilevante indice di scopertura dell’ufficio di servizio del richiedente;
  • il limite soggettivo di durata, settennale, di permanenza complessiva fuori ruolo e quello numerico massimo di magistrati fuori ruolo (180 unità per quelli ordinari), con eccezioni specifiche per l’uno e l’altro limite;
  • la ricomprensione tra le deroghe ai due limiti precedenti nonché al requisito del periodo di funzioni effettivamente esercitate degli incarichi “internazionali”.

Il d.lgs. n. 45/2024 non è intervenuto invece sulla disciplina del ricollocamento in ruolo, se non con riferimento al rientro del magistrato posto in aspettativa ex art. 23-bis del d. lgs. n. 165/2001: in questi casi la posizione nell’ufficio di provenienza è considerata vacante e il reinserimento avviene secondo le modalità già previste per i magistrati collocati fuori ruolo.

Con la delibera modificativa appena approvata il Consiglio ha scelto di adattare la circolare al dato legislativo senza prendere posizione, a livello definitorio, su alcune questioni che la normativa primaria ha lasciato aperte. Tra tutte: l’identificazione degli incarichi da assumere fuori ruolo e per i quali è esclusa l’aspettativa; la definizione del “conflitto di interessi”, in presenza del quale non è possibile per il magistrato accedere all’incarico; l’identificazione degli incarichi internazionali.

Questi ultimi sono, per il decreto delegato, “gli incarichi caratterizzati dall’esercizio di funzioni giudiziarie o giurisdizionali all'estero, tra i quali quelli presso Corti comunque denominate previste da accordi internazionali ai quali l’Italia aderisce, di procuratore capo europeo, di magistrato di collegamento, nonché gli incarichi di coordinamento e/o di supporto all’attività giudiziaria e giurisdizionale svolta a livello internazionale”. Particolarmente problematica risulta l’attribuzione di significato alla locuzione finale, giacché le nozioni di “coordinamento e/o di supporto all’attività giudiziaria e giurisdizionale” appaiono vaghe.

Nell’attività preparatoria di Terza commissione abbiamo proposto delle soluzioni chiarificatrici da inserire nel testo della circolare, ad esempio attraverso l’individuazione di categorie che delimitassero i margini di incertezza delle norme. È prevalsa una diversa impostazione, che affiderà alla pratica applicativa il consolidamento progressivo dell’orientamento consiliare sulle single questioni.

Tale impostazione è conseguente anche alla necessità, avvertita dalla commissione, di dotarsi entro breve di una circolare aggiornata, poiché, in base alla disciplina transitoria dell’art. 15 d. lgs. 45/2024, la nuova regolamentazione ha efficacia per gli incarichi da conferirsi dopo la sua entrata in vigore (24 aprile 2024).

Confidiamo che in fase applicativa il Consiglio riesca ad assumere una linea interpretativa coerente, nell’ampia casistica offerta dalla materia, dissipando le incertezze che per i primi tempi affliggeranno i colleghi e gli enti richiedenti.

Nel corso della discussione plenaria tre componenti della Terza commissione (i consiglieri D’Ovidio e Cilenti di M.I. insieme con la laica Bianchini) hanno proposto un emendamento soppressivo dei due requisiti aggiuntivi, rispetto a quelli enunciati in precedenza sub a, e inseriti nell’art. 104, co. 1, della circolare, ai punti c e d: l’obbligo di prestare servizio nella giurisdizione per almeno un biennio, dopo un incarico fuori ruolo durato meno di cinque anni e la necessità di avere conseguito almeno la terza valutazione di professionalità.

Entrambi tali requisiti rafforzano l’indirizzo legislativo di assegnare centralità all’attività giurisdizionale (pur nel riconoscimento dell’importante, talvolta ineliminabile apporto della magistratura alla p.a. in alcune funzioni in cui la loro competenza sia essenziale e possa al contempo esserne valorizzata), garantiscono maggiormente il consolidamento di un’esperienza giudiziaria – e l’introiezione conseguente del senso di indipendenza – nel magistrato e riducono, seppure di poco, il rischio di percorsi paralleli fuori ruolo, favoriti dalle innumerevoli eccezioni ai limiti generali ammesse dalla normativa di legge.

Per queste ragioni abbiamo espresso convintamente la nostra contrarietà alla soppressione dei due requisiti. Il voto maggioritario del Plenum ha infine respinto la proposta abrogativa.

Francesca Abenavoli, Marcello Basilico, Maurizio Carbone, Geno Chiarelli, Antonello Cosentino, Tullio Morello

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