Diario dal Consiglio del 20 luglio 2024
Incompatibilità ambientale, aggiornata la nuova procedura
Nel Plenum del 10 luglio è stata approvata la circolare sul procedimento ex art. 2 legge guarentigie, che innova incisivamente la circolare n. 14430 del 2017.
Gli spunti per tale intervento riformatore sono nati dall’applicazione pratica dell’attuale disciplina, la prima a dettare una compiuta regolamentazione del procedimento di incompatibilità ambientale. Due sono stati gli aspetti che hanno determinato la commissione ad avviare i lavori:
- la necessità, avvertita da tutti, di eliminare l’obbligatorietà della sospensione del procedimento in caso di pendenza di un procedimento penale o disciplinare per gli stessi fatti, in quanto uno strumento che deve reagire efficacemente al sospetto di parzialità o di dipendenza da impropri condizionamenti del magistrato in un determinato contesto non può attendere le tempistiche giudiziarie necessarie all’accertamento dei fatti; ciò, tanto più se la valutazione da operare debba prescindere dalla colpevolezza del magistrato, il quale potrebbe non avere dato volontariamente causa alle condizioni ambientali che pure consigliano, anzi impongono, un suo allontanamento da quel contesto;
- la volontà di rendere più precisi, congrui e comprensibili i termini di fase del procedimento che avevano portato all’archiviazione per perenzione di diversi procedimenti per incompatibilità ambientale. Si è anche raggiunto il risultato di ancorare l’avvio di tali termini a elementi certi e connessi al deposito dell’esposto o della segnalazione, facendo salva solo la necessità di attendere la discovery delle indagini dei procedimenti penali.
Di conseguenza, le fasi 1) conoscitiva e di istruttoria preliminare (cd preistruttoria), 2) istruttoria e deliberativa davanti alla commissione e 3) deliberativa davanti al Consiglio avranno termini propri, prorogabili a determinate condizioni.
Si è poi prevista l’audizione del magistrato interessato – qualora la commissione non si sia determinata per l’archiviazione – al termine della fase preistruttoria, con convocazione contenente la sommaria indicazione dei fatti oggetto dell’audizione nonché l’avviso al magistrato della facoltà di prendere visione degli atti ostensibili e di farsi assistere da un difensore, in modo da valutare la necessità di apertura della procedura alla luce anche della prospettazione dei fatti offerta dall’interessato.
Si è colta l’occasione, inoltre, per ampliare le garanzie del procedimento, prevedendo, ad esempio: l’audizione del magistrato interessato al termine di ogni fase quando si sia svolta ulteriore attività istruttoria, sempre che non vi sia da proporre l’archiviazione; l’ausilio di un difensore (avvocato del libero foro o magistrato) per ogni audizione; un termine a difesa di dieci giorni prima di questo adempimento istruttorio e anche prima della seduta dell’assemblea plenaria fissata per deliberare sulla proposta di trasferimento d’ufficio.
Alcuni casi di ritorno in commissione delle pratiche per svolgere attività istruttoria risultata a volte indefinita hanno altresì indotto a meglio definire i poteri dell’assemblea: questa, ove li ritenga necessari, deve indicare i nuovi atti istruttori; la commissione, in tali casi, potrà decidere comunque di effettuarne ulteriori.
Si è anche disciplinato il caso, che aveva creato difficoltà interpretative, della riedizione del potere a seguito di annullamento della delibera di trasferimento d’ufficio da parte del giudice amministrativo, stabilendo che la commissione usufruisce in questa eventualità di un ulteriore termine (e, quindi, non solo di quello eventualmente residuato dalla procedura definita in prima battuta) per compiere, se ritenuto, nuovi atti di istruzione e formulare la proposta definitoria all’assemblea.
In definitiva la nuova procedura tiene conto del carattere molto invasivo dell’istituto del trasferimento d’ufficio per la sfera personale del magistrato che ne è interessato. Il Consiglio ha quindi operato con l’obiettivo di coniugare le esigenze di garanzia del collega con quelle di efficacia del procedimento amministrativo, che deve potersi svolgere in tempi certi, sufficientemente celeri e, al contempo, idonei a garantire un vaglio adeguato delle circostanze accertate.
Francesca Abenavoli, Marcello Basilico, Maurizio Carbone, Geno Chiarelli, Antonello Cosentino, Tullio Morello