Diario dal Consiglio del 13 aprile 2024
Incompatibilità parentali, le modifiche alla circolare
Il Plenum del 3 aprile ha approvato la modifica della circolare P-12940 del 25 maggio 2007 (e succ. modifiche) sul regime delle incompatibilità ex articoli 18 e 19 O.G. e situazioni analoghe e rilevanti ai sensi dell’art. 2 L.G.; la modifica è stata resa necessaria a seguito della legge 17 giugno 2022 n. 71, che ha introdotto alcune disposizioni immediatamente precettive anche in tema di incompatibilità di sede per ragioni di parentela, affinità, coniugio o convivenza (Capo II, articoli 7 - 14).
Nello specifico l’articolo 8 della “legge Cartabia”:
- le modalità di valutazione dei criteri per la verifica in concreto dell’incompatibilità di sede di cui all’articolo 18 O.G. (che disciplina l’ipotesi di “Incompatibilità di sede per rapporti di parentela o affinità con esercenti la professione forense”), imponendo che i criteri dettati dall’art. 18 sulla base dei quali valutare la ricorrenza in concreto dell’incompatibilità di sede siano considerati concorrenti e valutati unitariamente;
- impone, per quanto riguarda la disciplina di cui all’articolo 19 O.G. (in tema di “Incompatibilità di sede per rapporti di parentela o affinità con magistrati o ufficiali o agenti di polizia giudiziaria della stessa sede”), che l’incompatibilità prevista nell’ipotesi di cui al comma 1 (che riguarda i “magistrati che hanno tra loro vincoli di parentela o di affinità sino al secondo grado, di coniugio o di convivenza” in servizio presso “… la stessa Corte o … lo stesso Tribunale o … lo stesso ufficio giudiziario”) possa essere “esclusa in concreto quando la situazione non comporti modifiche nell’organizzazione dell’ufficio e non interferisca nei rapporti tra uffici diversi della medesima sede” (comma 2). Tale inciso ha sostituito il richiamo ai criteri di cui all’articolo 18, comma 2, O.G.
L’eliminazione del riferimento a tali criteri (costituiti dalla “dimensione del predetto ufficio, con particolare riferimento alla organizzazione tabellare”, dalla “materia trattata” dai magistrati e dalla “funzione specialistica dell’ufficio giudiziario”) comporta che attualmente il Consiglio, nel valutare la sussistenza di profili di interferenza tra i magistrati in questione, dovrà tenere conto di tutte le circostanze del caso concreto – dunque non solo di quelle di cui all’articolo 18, co. 2, O.G. – ovviamente, a condizione che la compresenza dei predetti magistrati “non comporti modifiche nell’organizzazione dell’ufficio e non interferisca nei rapporti tra uffici diversi della medesima sede”, e, più a monte, non rechi pregiudizio alla credibilità della funzione.
Ispirandosi alla ratio della novella, la circolare interviene a precisare, in particolare attraverso le rettifiche ai punti 30 e 31, quali modifiche nell’organizzazione dell’ufficio non siano di ostacolo alla compresenza dei magistrati nel medesimo ufficio. Si è, infatti, ritenuto che, ferma restando la persistente finalità di salvaguardare il principio di imparzialità dell’azione giudiziaria, la nuova formulazione della norma in esame persegua l’ulteriore scopo di evitare che la necessità di eliminare la concreta situazione di incompatibilità dovuta a situazioni relazionali personali incida negativamente sul corretto funzionamento dell’ufficio stesso o sui rapporti con un diverso ufficio della medesima sede.
Tale essendo la ratio della norma in esame, non v’è dubbio che debbano escludersi dal novero delle modifiche vietate innanzitutto le variazioni tabellari che costituiscono provvedimenti di macro-organizzazione, finalizzati alla riorganizzazione di un intero settore e che solo occasionalmente risolvono anche una situazione di potenziale incompatibilità. Ma, al contempo, si possono certamente escludere dal novero delle modifiche vietate quelle che si risolvano nella mera assegnazione del magistrato a diverso settore o a diversa sezione (per i giudicanti) o a diverso gruppo di lavoro (per i requirenti): l’adozione di siffatti provvedimenti appare infatti giustificata in quanto idonea a escludere in radice la sussistenza di una situazione di incompatibilità senza per questo intaccare in alcun modo la struttura organizzativa dell’ufficio, realizzando, in sostanza, una mera redistribuzione delle risorse (da attuare con gli strumenti previsti dalla normativa tabellare). In tal caso, infatti, non potrebbe configurarsi una modifica all’organizzazione dell’ufficio, il cui impianto non sia modificato, solo perché lo strumento per attuarla comporti una variazione tabellare.
La circolare ha individuato un’altra soluzione potenzialmente idonea a rimuovere la situazione di incompatibilità in concreto senza compromettere le esigenze di stabilità organizzativa di cui si è detto: essa consiste nell’introduzione di criteri alternativi, pur sempre predeterminati e oggettivi, di assegnazione degli affari ai magistrati, in deroga agli ordinari meccanismi automatici di assegnazione elaborati all’interno dell’ufficio, finalizzati a risolvere a monte le possibili interferenze tra magistrati operanti nel medesimo ufficio. Tale rimedio appare idoneo a limitare il ricorso al trasferimento d’ufficio per incompatibilità parentale salvaguardando, al contempo, l’esigenza di non ostacolare il miglior assetto organizzativo dell’ufficio, a condizione che sia garantita, attraverso idonei automatismi che escludano il ricorso a periodici interventi perequativi, l’equa e funzionale distribuzione dei carichi di lavoro.
Il necessario intervento sulla circolare in materia di incompatibilità parentali è stato l’occasione per alcuni ulteriori correttivi al testo normativo al fine di ribadire degli orientamenti consolidatisi in Consiglio, come ad esempio l’equiparazione delle unioni civili ai rapporti di coniugio e di convivenza rilevanti, chiarire quale sia l’attività rilevante ai sensi dell’art. 18 O.G. in caso di condivisione tra professionisti di cui uno parente del magistrato, di strutture organizzative comuni e così via, come pure per disporre che i Consigli giudiziari trasmettano, unitamente al parere, anche gli atti dell’istruttoria eventualmente svolta.
Per parte nostra, abbiamo contribuito all’individuazione puntuale di modifiche potenzialmente adottabili dai dirigenti, che, senza alterare l’assetto organizzativo degli uffici, al contempo evitassero un eccessivo ricorso al trasferimento d’ufficio per incompatibilità parentale. In Plenum abbiamo ribadito la nostra posizione, anche di fronte agli interventi di alcuni consiglieri laici, critici nei confronti della proposta di delibera, da loro non votata.
Francesca Abenavoli, Marcello Basilico, Maurizio Carbone, Geno Chiarelli, Antonello Cosentino, Tullio Morello