SETTEMBRE
26

Diario dal Consiglio del 26 settembre 2023

Intercettazioni e minori, decreto-legge correggibile

Nell’ultimo Plenum del 20 settembre il CSM ha fornito il parere sul disegno di legge di conversione del d.l. 10 agosto 2023, n. 105, avente vari oggetti, tra cui le materie delle intercettazioni, del processo civile, del personale della magistratura e del ministero della giustizia, del contrasto agli incendi boschivi. Sono state espresse valutazioni generalmente favorevoli, con alcune sollecitazioni a modifiche da parte del Parlamento.

In tema d’intercettazioni il decreto contiene un intervento volto a chiarire l’ambito dello speciale regime ex art. 13 d.l. 152/91 (conv. in legge 203/91), e uno diretto a istituire le infrastrutture digitali centralizzate.

L’articolo 1. Col primo (art. 1, co. 1) si è esteso tale regime anche ai procedimenti per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli artt. 452-quaterdecies e 630 c.p. o commessi con finalità di terrorismo o avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416-bis c.p. o al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste da questo articolo (circostanza aggravante ora contemplata all’art. 416-bis.1 c.p.). La norma è dichiaratamente diretta a superare una situazione d’incertezza applicativa. L’affermazione, contenuta nella relazione illustrativa al d.d.l., è riferibile alla sentenza 34895/2022 con cui un collegio della Cassazione si è discostato dalle sezioni unite (26889/2016) che avevano ricompreso nella nozione di reati di criminalità organizzata anche “quelli comunque facenti capo a un’associazione per delinquere, ex art. 416 cod. pen., correlata alle attività criminose più diverse, con esclusione del mero concorso di persone nel reato”.

Il comma 2 dell’art. 1 d.l. 105/2023 stabilisce che il disposto del comma precedente si applica “anche nei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto”. E’ chiaro l’intento di dare così copertura legislativa anche alle intercettazioni in corso. La norma del capoverso rischia però di fallire l’obiettivo.

Questo sarebbe stato più chiaramente conseguibile con una norma d’interpretazione autentica, con la quale una disposizione transitoria, quale vorrebbe essere quella del secondo comma, non è compatibile. D’altro canto, tale disposto risulta superfluo anche per una norma processuale di portata innovativa, poiché non pare aggiungere altro rispetto alla regola generale del tempus regit actum.

Il risultato di questa operazione rischia di essere quello di escludere dall’effetto estensivo dell’art. 1, co. 1, d.l. 105/2023 le operazioni d’intercettazione autorizzate prima della sua entrata in vigore.       

L’articolo 2. Il secondo intervento riguarda l’istituzione di apposite infrastrutture digitali, per “assicurare i più elevati e uniformi livelli di sicurezza, aggiornamento tecnologico, efficienza, economicità e capacità di risparmio energetico dei sistemi informativi funzionali alle attività di intercettazione eseguite da ciascun ufficio del pubblico ministero”.

Delineando la cornice di tale intervento, l’articolato normativo contenuto nell’art. 2 demanda alla regolamentazione ministeriale la definizione dei requisiti tecnici essenziali rispetto agli obiettivi (co. 2) e dei requisiti specifici per la gestione dei dati (co. 3) nonché le modalità di attivazione presso le infrastrutture digitali centralizzate (co. 5).

E’ previsto che il CSM, oltre che il Garante per la protezione dei dati personali e il Comitato interministeriale per la cyber sicurezza esprimano pareri – entro venti giorni dalla richiesta – prima dell’emissione di questi decreti attuativi.

A oggi ogni Procura della Repubblica effettua le operazioni di intercettazione avvalendosi di aziende specializzate, con costi, standard di sicurezza e dimensioni dei server differenti. L’istituzione di infrastrutture digitali centralizzati ridurrà nel tempo in modo rilevante i relativi oneri economici e garantirà livelli tecnologici e di sicurezza uniformi sul territorio nazionale.

Le nuove infrastrutture sostituiranno anche gli archivi digitali attualmente localizzati presso ogni Procura e introdotti nell’ordinamento dal d.l. n. 161/19, (conv. in l. 7/20). A regime (dopo il 28.2.25) s’imporrà un coordinamento tra la novella e il vigente art. 268 cpp, che vuole che di regola le operazioni d’intercettazione siano compiute esclusivamente per mezzo degli impianti installati nella Procura della Repubblica.

Resta problematica per il CSM la possibilità di esprimere in venti giorni un parere ponderato su materia tanto tecnica. Su questo punto il parere deliberato dal Plenum ha richiesto la previsione di un termine più congruo.

Il tema è più generale, poiché sul d.l. 105/2023 stesso il parere è stato chiesto un mese dopo la sua pubblicazione, sicché la Sesta commissione e il Consiglio tutto si sono visti costretti a procedere a tappe forzate.  

L’articolo 3. Il d.l. 105/2023 stabilisce altresì che, sino al 31.12.2023, in deroga a quanto previsto dall’art. 473-bis.1, co. 2, cpc, nei procedimenti sulla responsabilità genitoriale il giudice del tribunale per i minori, con provvedimento motivato, può delegare a un giudice onorario specifici adempimenti, compresi l’audizione delle parti e l’ascolto del minore, indicando puntualmente le modalità di svolgimento e le circostanze oggetto dell’atto.

La norma risponde a esigenze di supporto – relative tanto agli organici quanto alla specializzazione dei giudici onorari di settore – espresse da tempo dai giudici minorili e condivise pure da istituzioni nazionali e internazionali.

Alla propria valutazione favorevole il Consiglio ha accompagnato due rilievi: la necessità di un coordinamento con la norma dell’art. 473-bis cpc, poiché la facoltà per genitori, difensori o curatore speciale di proporre al giudice argomenti o temi di approfondimento male si concilia con la prescrizione di una delega puntuale nei contenuti; l’incongruenza con gli obiettivi prefissati di un termine tanto ravvicinato (31.12.2023) di efficacia della norma, oltre all’incertezza in ordine al fatto che la scadenza riguardi l’emissione della delega o l’attività delegata.  

 

L’articolo 4. Il d.l. 105/2023 esonera dalla frequenza dei corsi per magistrati aspiranti a incarichi direttivi o semidirettivi quanti, nel quinquennio antecedente “abbiano svolto funzioni direttive o semidirettive, anche solo per una porzione del periodo indicato, salvo che il Consiglio superiore della magistratura abbia espresso nei loro confronti una valutazione negativa circa la conferma nelle funzioni”.

La norma raccoglie il grido d’allarme della Scuola superiore della magistratura –e rappresentato pure dalla Sesta commissione nel tavolo tecnico permanente – circa l’impraticabilità di corsi organizzati per centinaia di magistrati aventi esperienze professionali diversificate, compresi coloro che svolgono già gli incarichi per cui è concepita l’attività formativa.

Modificando così l’art. 26-bis d.lgs 26/2006 (nel testo novellato dalla riforma Cartabia, l.  71/2022), l’art. 4 del d.l. 105/2023 ha anche opportunamente precisato che il dies a quo dei cinque anni di validità del corso va identificato col “termine finale per la presentazione della domanda indicato nel bando di concorso”: in questo modo il quinquennio decorre a ritroso da una data certa e unica, diversamente da quanto sarebbe avvenuto facendo riferimento alla data di vacanza del posto richiesto, tenuto conto che solitamente con una sola domanda ogni magistrato chiede di concorrere a incarichi diversi.         

Il Consiglio ha espresso il parere anche sulle norme del d.l. 105/2023 relative, rispettivamente, all’aggravamento del trattamento sanzionatorio per i delitti dolosi e colposi d’incendio boschivo, alle ricadute dell’abolizione degli obblighi in materia di isolamento e auto sorveglianza sulla contravvenzione prevista dall’art. 13, co. 2-bis, d.l. 52/2021 e al trattenimento in servizio sino al 31.12.2026 dei dirigenti apicali della p.a. previste dall’art. 1, co. 2, d. lgs 165/2001 quando siano attuatrici d’interventi previsti dal PNRR. Si rimanda al testo integrale della delibera, per la disamina di questi contenuti e l’esame più esteso del parere anche sui punti già finora illustrati.

 

Francesca Abenavoli, Marcello Basilico, Maurizio Carbone, Geno Chiarelli, Antonello Cosentino, Tullio Morello

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