Diario dal Consiglio del 25 febbraio 2023
La rincorsa alle decisioni sulle tabelle dei tribunali
La Settima risulta attualmente la Commissione consiliare gravata di maggiore arretrato dopo la Quinta. Perciò già dalla prima riunione i suoi componenti si sono indirizzati a individuare i migliori criteri per affrontare i lavori.
Tenuto conto del fatto che gran parte dell’arretrato riguarda l’analisi dei progetti tabellari e che la loro efficacia è destinata a cessare nei prossimi mesi, si è deciso di attuare un celere piano di definizione delle relative procedure.
I primi due progetti affrontati sono stati quelli del Tribunale di Milano e di Napoli.
Per quanto riguarda il Tribunale di Milano le tabelle sono state approvate ad eccezione di alcuni punti. I rilievi più significativi investono il principio del rispetto del giudice naturale, da garantire mediante criteri automatici nell’assegnazione degli affari e il ridimensionamento dei poteri presidenziali in ordine al conferimento di incarichi a giudici che non siano presidenti di sezione.
Nel dettaglio i rilievi concernono le parti riportate nella delibera rispettivamente ai punti seguenti:
- n. 6, lett. c: in quanto non sono indicati gli esperti privati della sezione agraria;
- n. 6, lett. m: in quanto i criteri di assegnazione degli affari ai giudici non rispettano pienamente le prescrizioni di cui agli artt. 157-166 della circolare;
- n. 16: in quanto la nomina dei magistrati collaboratori non appare conforme a quanto disposto dall’art. 107 della vigente circolare sulle tabelle;
- n. 19: in quanto le modalità di utilizzo dei GOP non appaiono conformi al disposto di cui agli artt. 176 e ss. della circolare;
- n. 22, lett. a: in quanto è nominato coordinatore dell’ufficio del giudice di pace di Rho un magistrato che non è presidente di sezione.
Anche le tabelle del Tribunale di Napoli sono state approvate con l’esclusione di alcuni punti specifici. In particolare:
- n. 5: relativo alla ultradecennalità delle funzioni di due giudici;
- n.6, lett. i: con invito al dirigente a indicare le ragioni della valutazione dell’organico della sezione immigrazione;
- n. 9: per la mancata indicazione dei collegi bis delle sezioni di corte di assise;
- n. 22, lett. c: in quanto non sono indicate le ragioni del mancato riconoscimento dell’esonero ad un magrif;
- n. 22, lett. d: poiché non sono indicate le ragioni del mancato esonero a due magistrati referenti della formazione decentrata;
- n. 29: per l’integrazione dei criteri di sostituzione dei componenti dei collegi.
Sono poi state approvate in toto le tabelle del Tribunale di Larino e, salvi rilievi molto marginali, quelle del Tribunale di Rovereto.
Tutte queste proposte della Settima Commissione hanno ottenuto l’approvazione all’unanimità da parte del Plenum.
Francesca Abenavoli, Marcello Basilico, Maurizio Carbone, Geno Chiarelli, Antonello Cosentino, Tullio Morello