Diario dal Consiglio del 15 aprile 2023
Nominato il presidente del tribunale di Palermo secondo un’interpretazione corretta della legge
Nel Plenum del 5 aprile è stato nominato all’unanimità il Presidente del tribunale di Palermo nella persona del dott. Piergiorgio Morosini.
Ci sembra opportuno soffermarci brevemente su tale incarico perché esso è legato a una questione giuridica di carattere generale.
Il dott. Morosini è stato nominato in sede di riedizione del potere, in esito all’annullamento, da parte del Consiglio di Stato, della precedente delibera consiliare del 7 luglio 2021 con la quale l’incarico era stato conferito al dott. Antonio Balsamo.
Tale delibera era stata approvata all’esito di un vivace dibattito in Plenum, ampiamente raccontato dai colleghi che rappresentavano AreaDG nella scorsa consiliatura nel “Diario del Consiglio” del 9.7.2021.
Alla proposta in favore del dott. Balsamo se ne era contrapposta, infatti, una a favore del dott. Morosini (relatore Giuseppe Cascini), nella quale si evidenziava che il primo, sostituto procuratore generale presso la Corte di Cassazione collocato fuori ruolo presso la Rappresentanza permanente per l’Italia c/o l’ONU, non era legittimato al passaggio dalle funzioni requirenti (di legittimità) alla funzione giudicante di presidente del Tribunale di Palermo, perché alla data della vacanza di quest’ultimo posto non aveva svolto almeno cinque anni di servizio continuativo nella funzione esercitata (quella, appunto, di sostituto procuratore generale presso la Corte di Cassazione, alla quale, ai sensi dell’art. 50 d.lgs. n. 160/06, andava equiparata la funzione esercitata fuori ruolo), come prescritto dall’art. 13, comma 3, secondo periodo, d.lgs. n. 160/06, nel testo anteriore alla modifica recata nel 2022 dalla riforma Cartabia.
Tra i vari argomenti spesi nella proposta a favore del dott. Balsamo, quello più significativo, ai fini di una riflessione generale, si sostanziava nell’assunto che il limite quinquennale per il passaggio di funzioni non fosse applicabile ai magistrati di legittimità, sul rilievo che “la normativa prevista dal d.lgs. 160 del 2006 […], alla luce delle più recenti evoluzioni nell’interpretazione costituzionale del ruolo dei magistrati di legittimità”, dovesse essere “sottoposta ad un’interpretazione evolutiva” (p. 47 della delibera), in quanto “il rapporto tra la funzione requirente e quella giudicante presso la Corte di cassazione present[a] innegabili differenze rispetto al rapporto intercorrente tra le due funzioni nella giurisdizione di merito” (p. 49), in considerazione della funzione nomofilattica, caratterizzante entrambe le funzioni di legittimità.
È interessante ricordare che le due proposte contrapposte ricevettero entrambe 12 voti (i consiglieri di AreaDG votarono per la proposta in favore del dott. Morosini). Il dottor Balsamo prevalse in quanto più anziano in ruolo.
Il Consiglio di Stato, nella sentenza di annullamento della delibera di nomina del dott. Balsamo, ha rilevato come sia “indubbia, e fondamentale, la distinzione tra funzioni requirenti e giudicanti anche in sede di legittimità, benché entrambe concorrano, altrettanto indubbiamente, all’esercizio della funzione nomofilattica da parte della Corte di Cassazione, secondo, però, le caratteristiche specifiche e i distinti compiti inerenti a ciascuna di esse, senza indebite assimilazioni o commistioni, non consentite né in base al dettato costituzionale (art. 107 Cost.) né in base alle vigenti leggi dell’ordinamento giudiziario (a cominciare dallo stesso art. 65 ord. giud., richiamato dal CSM)”. Secondo il giudice amministrativo, “Non è possibile né legittimo perciò affermare, sulla base di una presunta interpretazione evolutiva, intesa ad enfatizzare fuori contesto e oltre modo il pur fondamentale valore della nomofilachia, alcuna assimilabilità o intercambiabilità o comunicabilità tra le une e le altre funzioni, in sede di legittimità, per disapplicare il limite dei cinque anni previsto dall’art. 13, comma 3, del d.lgs. n. 160 del 2006”.
Questo Consiglio ha inteso dare spontanea esecuzione alla decisione giurisdizionale e, in sede di riedizione del potere (limitata al solo candidato dott. Morosini, avendo gli altri candidati prestato acquiescenza al pregresso conferimento dell’incarico a concorso) ha conferito al medesimo l'incarico di presidente del tribunale di Palermo.
Si è ritenuto che tale conclusione non fosse impedita dalla circostanza che il medesimo dott. Morosini era stato frattanto trasferito alla procura generale presso la Corte di Cassazione, avendo il Consiglio di Stato espressamente precisato che “la sentenza produce effetti (conformativi e ripristinatori) che prescindono dalla situazione di fatto in cui si trova il dott. Morosini alla data di adozione della pronuncia di annullamento”, “pena la vanificazione dell’eventuale esito favorevole dell’azione intentata”.
Francesca Abenavoli, Marcello Basilico, Maurizio Carbone, Geno Chiarelli, Antonello Cosentino, Tullio Morello