Diario dal Consiglio del 6 luglio 2024
Nuova circolare sulle tabelle, varrà dal 2026 al 2029
Il CSM ha deliberato il 26 giugno l’approvazione della nuova circolare in materia di organizzazione degli uffici giudicanti per il quadriennio 2026/2029, in vigore dal 2.9.2024. La circolare si articola secondo le seguenti direttrici:
- attuazione della riforma ordinamentale (legge n. 71/2022 e d.lgs. n. 44/2024), con specifico riguardo alla validità quadriennale delle tabelle, al procedimento di approvazione delle stesse (elaborazione secondo modelli standard dei DOG, delle tabelle e delle relative variazioni; cadenze temporali per la formulazione dei pareri dei Consigli giudiziari e del Consiglio direttivo della Corte di Cassazione; approvazione del Consiglio Superiore delle tabelle e delle relative variazioni mediante procedura semplificata, con eventuale formazione del silenzio-assenso, ovvero – soltanto se sono presentate osservazioni da parte dei magistrati dell’ufficio o il parere del Consiglio giudiziario è stato assunto a maggioranza – tramite procedura ordinaria), all’immediata esecutività delle variazioni tabellari;
- adeguamento alle novità conseguenti alla riforma del processo civile (d.lgs. n. 149/2022): in particolare, si è precisato che, nelle more dell’istituendo tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie (TPMF), continueranno a trovare applicazione le disposizioni della circolare riguardanti l’attuale tribunale per i minorenni e le sezioni specializzate in materia di famiglia. Si è, altresì, specificato che con l’introduzione del TPMF il Consiglio elaborerà un’apposita circolare destinata a regolamentarne tutti gli aspetti organizzativi;
- adeguamento alle novità conseguenti alla riforma del processo penale (d.lgs. n. 150/2022): in particolare, con riguardo alla nuova udienza di comparizione predibattimentale ex art. 554-bis c.p.p., si è ravvisata, nel silenzio del legislatore, la necessità di precludere ai GOP lo svolgimento delle udienze predibattimentali, salvo che non ricorrano imprescindibili esigenze di funzionalità dell’ufficio da motivare espressamente. Ciò, in quanto il giudice predibattimentale è chiamato a svolgere un delicato vaglio preliminare circa la fondatezza e la completezza dell’azione penale. Si è, altresì, chiarito, in relazione al nuovo art. 558-bis c.p.p., che spetta esclusivamente al GIP la competenza a pronunciarsi sulla richiesta di giudizio immediato per i reati a citazione diretta;
- adeguamento a ulteriori interventi legislativi, anche in relazione all’ufficio per il processo (d.lgs. n. 151/2022);
- risoluzione delle criticità operative riscontrate nell’applicazione della circolare previgente, con la finalità di: a) chiarire l’ambito di applicazione delle disposizioni che hanno presentato maggiori difficoltà interpretative; b) rivedere l’assetto degli istituti che si sono rivelati più critici rispetto alle esigenze di funzionalità degli uffici; c) rendere più agevolmente applicabili alcune disposizioni, per rispondere meglio alle necessità organizzative degli uffici; d) armonizzare la disciplina degli istituti tabellari che soddisfano analoghe esigenze;
- modifiche concernenti la Corte di Cassazione e l’Ufficio del Massimario e del Ruolo;
- precisazioni circa la gestione informatica delle tabelle e delle relative variazioni.
Giova, peraltro, sottolineare che la nuova circolare conserva la centralità dell’obiettivo di salvaguardia dei principi costituzionali del giudice naturale precostituito per legge e di indipendenza e imparzialità del giudice, imponendo alle proposte tabellari di individuare sempre criteri oggettivi e predeterminati ai fini dell’assegnazione degli affari.
Nel convincimento che il conseguimento degli obiettivi PNRR esige negli uffici il maggiore apporto possibile al lavoro giudiziario e al fine di ridurre l’incidenza degli esoneri individuali, quando siano troppo consistenti, è stato, poi, introdotta la regola della non cumulabilità degli esoneri a vario titolo previsti. Si è pertanto stabilito che, qualora ricorrano le condizioni per il riconoscimento di più esoneri, si applica esclusivamente quello che prevede la maggiore percentuale.
Si è, inoltre, previsto che il conferimento degli incarichi di coordinamento di un settore o delle sezioni ai giudici è subordinato all’assoluta impossibilità – da motivare espressamente – di riservarlo al dirigente o di attribuirlo ad altro presidente di sezione operante nel medesimo settore. Tali figure godono infatti di esoneri parziali dall’attività giudiziaria proprio al fine di lavorare all’organizzazione dell’ufficio. Al riguardo, si è stabilito che la nomina dei magistrati collaboratori deve avvenire con decreto motivato, previo interpello tra i magistrati dell’ufficio, con la precisazione che l’incarico di collaborazione può durare due anni, rinnovabile una sola volta per un ulteriore anno.
La nuova circolare muove, altresì, dalla concezione di una gestione partecipata dei tribunali e delle corti, secondo la quale ciascun magistrato, seppure sprovvisto di qualsivoglia incarico, è tenuto a fornire il proprio apporto propositivo e concettuale, anche con riguardo agli aspetti organizzativi, all’interno dell’ufficio di appartenenza. Dirigenti e presidenti di sezioni devono essere visti non come figure cui sia affidato un comando solitario dell’ufficio o di una sua articolazione, ma come guide di una équipe chiamata a rispondere alle aspettative di tutti i cittadini.
Nella medesima prospettiva di assicurare nel migliore dei modi il servizio giustizia non solo agli avvocati ma anche agli stessi cittadini, nella circolare il Consiglio ha codificato l’esigenza di contemperare, nel settore civile, la trattazione da remoto delle udienze con la presenza in ufficio dei magistrati, necessaria anche per favorire gli opportuni rapporti con gli altri colleghi, con gli addetti all’ufficio del processo, col personale amministrativo e con gli avvocati.
Francesca Abenavoli, Marcello Basilico, Maurizio Carbone, Geno Chiarelli, Antonello Cosentino, Tullio Morello