DICEMBRE
9

Diario dal Consiglio del 9 dicembre 2023

PPT: binario doppio... o triplo

È stato approvato nel Plenum del 6 dicembre il parere proposto dalla Sesta commissione, su richiesta del Ministro della giustizia, in merito allo schema di regolamento che, ai sensi dell’art. 87, co. 1 e 3 d. lgs 150/2022, dovrà dare attuazione alle disposizioni in materia di giustizia digitale nel processo civile e per il processo penale. In base a questa norma, entro il 31.12.2023 il Ministro stesso deve individuare gli uffici giudiziari e le tipologie di atti per cui possano essere adottate modalità anche non telematiche per il deposito, la comunicazione o la notificazione nonché, per il processo penale, i termini di transizione al nuovo regime telematico.

Quanto al civile, il decreto prevede una serie di interventi di dettaglio e incisivi, soprattutto a modifica del D.M. 44/2011, in adeguamento alle disposizioni del titolo V-ter disp. att. c.p.c. (introdotto dal d. lgs 149/2022) e a quella dell’art. 36 d.l. 13/2023 per i procedimenti di volontaria giurisdizione. L’intervento appare non facilmente armonizzabile alla disciplina attuale. Il Consiglio ha pertanto mosso alcuni rilievi, che riguardano, in particolare: la destinazione del nuovo “portale telematico”; il raccordo con l’art. 196-sexies disp. att. c.p.c. in ordine alla trasmissione di documenti da parte dei soggetti esterni abilitati; il nuovo “fascicolo informatico”; talune norme in materia di notifica telematica.

La disciplina dei termini di transizione al processo penale telematico detta la regola generale del deposito degli atti, nelle indagini preliminari, per via informatica, nei seguenti uffici giudiziari: procura della repubblica presso il tribunale; procura europea; tribunale ordinario (limitatamente all’ufficio g.i.p.); procura generale presso la corte d’appello (limitatamente alla procedura di avocazione).

Vengono fatte salve, fino al 31.12.2024, modalità diverse: si sancisce così il doppio binario di deposito per il periodo di transizione, con l’eccezione per il procedimento di archiviazione, interamente telematizzato. A ben vedere l’opzione di deposito è triplice, poiché si consente anche quello mediamente posta elettronica certificata.

Il parere del Consiglio accoglie con favore il differimento dell’entrata in vigore del PPT; evidenzia peraltro diverse criticità anche in questa fase transitoria. Esse sono dovute, da un lato, alle prevedibili difficoltà di gestione – in assenza di atti amministrativi generali – di fascicoli “ibridi” e di modalità plurime di deposito, in cancellerie già colpite da gravissime scoperture di organico, e, d’altro canto, dalla constatata inadeguatezza dell’applicativo (APP) impiegato dal Ministero, che non sembra allo stato idoneo alla trattazione dei “procedimenti di archiviazione”, integralmente informatizzati.

Francesca Abenavoli, Marcello Basilico, Maurizio Carbone, Geno Chiarelli, Antonello Cosentino, Tullio Morello

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