Diario dal Consiglio del 25 maggio 2024
Quando la fine del tirocinio slitta per le assenze
Con delibera approvata il 22 maggio il CSM ha inteso fare chiarezza sulle regole che si è dato nel tempo in ordine alla durata del tirocinio quando il magistrato si sia assentato dal servizio per aspettativa o congedo straordinario. Su iniziativa della Sesta commissione si è fatta così una ricognizione del quadro normativo di riferimento e di quanto il Consiglio aveva già stabilito in materia, rispondendo ai quesiti formulati nel passato recente da alcuni m.o.t.; dal quadro dei principi applicati in questi casi si è infine ricavata la regola che presiede all’ipotesi in cui si sia goduto di giornate di aspettativa e/o di congedo straordinario nel corso del periodo feriale, quando cioè il m.o.t. è tenuto a fruire del congedo ordinario.
La questione verteva, cioè, sull’inclusione o meno delle assenze, maturate a titolo di aspettativa o di congedo straordinario nel suddetto periodo, nel computo complessivo delle giornate di assenza ai fini della verifica dell’eventuale superamento del limite massimo di trenta giorni, da cui discende l’obbligo di recupero integrale. La ratio generale che ha guidato il Consiglio in questa materia è rappresentata dall’esigenza di stabilire una soglia generale oltre la quale la durata del tirocinio effettivo risulta inadeguata rispetto alle esigenze formative che si sono prefissate.
Rimandando al testo della deliberazione la motivazione delle soluzioni adottate, ecco in sintesi le regole approvate:
1) l’assenza per congedo straordinario o aspettativa di durata superiore a trenta giorni deve essere recuperata per intero e non solo per la parte eccedente i trenta giorni;
2) l’obbligo del recupero integrale dei giorni di assenza deriva dal superamento del limite di trenta giorni, calcolati sommando periodi di assenza anche non continuativi;
3) ai fini del calcolo delle assenze, i periodi di aspettativa e quelli di congedo straordinario sono equiparati, potendo entrambi concorrere al superamento del limite di trenta giorni;
4) le assenze verificatesi nel periodo feriale a titolo di aspettativa o di congedo straordinario devono essere scomputate dal calcolo delle assenze rilevanti ai fini della verifica dell’eventuale superamento del limite massimo di trenta giorni.
Francesca Abenavoli, Marcello Basilico, Maurizio Carbone, Geno Chiarelli, Antonello Cosentino, Tullio Morello