Diario dal Consiglio dell’11 marzo 2023
Ricollocati con tempi record gli ex consiglieri togati
Numerose sono state le pratiche, anche urgenti, oggetto di trattazione in questo primo periodo di attività nell’ambito dei lavori della Terza commissione.
E’ stata già discussa ed approvata in una seduta precedente di Plenum la modifica della risoluzione contenente i criteri da applicare per la formazione delle graduatorie relative al conferimento delle funzioni giurisdizionali e alla destinazione dei magistrati ordinari in tirocinio. Mentre tutte e tre le sedute della commissione di quest’ultima settimana, lunghe e laboriose, sono state riservate, in via esclusiva, all’audizione dei numerosi (38) aspiranti alla copertura dei due posti oggetto di interpello di magistrato segretario e dei due posti di magistrato da destinare all’Ufficio Studi e documentazione del CSM. S’intende procedere il più celermente possibile alla selezione, nella consapevolezza che trattasi di figure essenziali per il corretto ed efficiente andamento dei lavori consiliari, specie in un momento in cui al Consiglio è richiesto uno sforzo particolare di efficienza.
Non meno essenziale, per ovvi motivi, appare la definizione delle pratiche relative ai tramutamenti orizzontali di primo grado, requirenti e giudicanti, di cui alle pubblicazioni di posti vacanti, deliberate nelle sedute di Plenum del 24.11.2022 (l’11 febbraio 2023 era il termine per la revoca delle domande di trasferimento). Oltre alle aspettative degli uffici rivolte alla copertura dei posti pubblicati, rilevano le legittime esigenze di tutti i colleghi che vedono approssimarsi un importante momento, non solo professionale, rappresentato dal trasferimento ad altra sede giudiziaria e/o ad altre funzioni.
A tale proposito fra il Plenum del prossimo 15 marzo (nel cui ordine del giorno ordinario sono state già inserite quindici pratiche) e quello del successivo 22 saranno verosimilmente esitate tutte le delibere relative agli uffici requirenti e una parte di quella relative agli uffici giudicanti, già oggetto di un serrato esame nelle passate sedute di commissione. Inutile dire che l’elemento di novità rappresentato dalla corretta interpretazione dell’art. 13 d. lgs. n. 160/2006 (relativo al passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa), fortemente inciso dall’art. 12, comma 1, lett. c, l. n. 71/2022, ha portato a lunghi momenti di riflessione, anche in commissione. Ne daremo conto nei prossimi Diari.
Entro il maggio prossimo dovranno essere individuate le sedi per i Mot dell’ultimo concorso espletato. E’ dunque oggettivamente impossibile un ulteriore bando di tramutamento ordinario prima di allora. Ciò non toglie che sarà massimo lo sforzo di coniugare le esigenze di copertura di tanti uffici giudiziari in difficoltà con quelle dei singoli colleghi legittimati a rientrare in uffici più vicini ai luoghi di residenza o che comunque aspirino ad un cambiamento di sedi o funzioni.
Nell’ultimo Plenum, all’unanimità, è stata definita, davvero in tempi brevi, la pratica di ricollocamento in ruolo dei consiglieri uscenti, previo confronto fra la Terza e la Quinta commissione. L’art. 30, comma 2, DPR 916/58, recante disposizioni concernenti la costituzione e il funzionamento del CSM, prevede che, al momento della cessazione della carica “…il Consiglio Superiore della Magistratura dispone, eventualmente anche in soprannumero, il rientro in ruolo dei magistrati nella sede di provenienza e nelle funzioni precedentemente esercitate ..”.
In particolare, la lettura della norma e delle modifiche succedutesi, oltre che dei relativi lavori parlamentari, fa ritenere che i componenti togati non possa essere pregiudicati nell’esercizio delle funzioni precedenti dal termine del mandato elettivo. Tralasciando il caso di chi aveva incarichi direttivi, non presentatosi in concreto, il dato normativo, disposizione di rango primario, ci ha dunque portato ad affermare che anche il componente che svolgeva funzioni semidirettive, giudicanti e requirenti, abbia il diritto a rientrare nella sede precedente e nelle funzioni ivi svolte, eventualmente anche in soprannumero, non ostandovi, peraltro, disposizioni di segno contrario (si vedano gli artt. 94 della circolare in tema di formazione delle tabelle, e 87 della circolare in materia di supplenze, assegnazioni ecc. nonché i principi in tema di cristallizzazione del posto assegnato a un semi-direttivo in occasione della nomina); restano demandate poi ai dirigenti degli uffici le modalità di gestione della eventuale compresenza.
Ha assunto peraltro rilievo l’interlocuzione con la Quinta commissione, che è giunta a proporre al Plenum dell’1 marzo (con approvazione dal Consiglio), la revoca della pubblicazione di alcuni posti semi-direttivi già banditi, in forza della disposizione di cui all’art. 122, terzo comma, della circolare n. 13778 del 24.7.2014 (“…il ricollocamento in ruolo avviene nella sede di provenienza, se vacante, con eventuale revoca del posto pubblicato e non ancora assegnato…)”.
Pertanto molti dei sedici consiglieri uscenti sono stati ricollocati negli uffici di provenienza ove si registravano posti vacanti, anche a seguito della ridetta revoca di pubblicazione, mentre solo in tre casi si è fatto ricorso al ricollocamento in soprannumero. In uno di questi ultimi, in realtà, risultava vacante un posto di presidente di sezione civile, già oggetto di procedura concorsuale definibile in tempi brevi e diverso, per settore, da quello cui era in precedenza assegnato il consigliere uscente. Anche in tale caso si è adottata la scelta di procedere comunque al ricollocamento in soprannumero nel settore di provenienza, venendo in ulteriore rilievo ragioni di buona amministrazione che hanno reso opportuno procedere alla rapida copertura del posto già da tempo pubblicato; si è valorizzata, altresì, la ratio, sottesa al testo unico sulla dirigenza secondo l’elaborazione consiliare, d’individuare, il magistrato più idoneo in relazione allo specifico ufficio da ricoprire, avendo quindi riguardo al settore in cui questo si colloca ed alle esperienze maturate dall’aspirante nel lavoro giudiziario, tenuto conto dei settori di interesse.