Diario dal Consiglio del 15 aprile 2023
Se i fatti accertati in via disciplinare impediscono un trasferimento
La Terza commissione ha da tempo definito tutte le pratiche di tramutamento giudicanti di primo grado ed in Plenum continua l’approvazione delle relative delibere non appena predisposte dalla struttura.
Merita di essere segnalata la delibera di Plenum del 5 aprile, di solerte risposta alla nota del 7.3.2023 con la quale il Ministro della Giustizia ha rappresentato l’opportunità di bandire un ulteriore concorso per magistrato ordinario ed ha chiesto al Consiglio la determinazione del numero dei posti, come previsto dall’art. 3 d. lgs. n. 160/2006. Viste le rilevanti vacanze, a noi tutte ben note, e tenuto, altresì, conto del numero dei magistrati, 640, prossimi al collocamento a riposo per sopraggiunti limiti di età, su proposta della terza commissione è apparso congruo individuare in 400 il numero dei posti da bandire.
Non essendo questa la sede per affrontare la delicata questione, da tempo sul tappeto, relativa alle forme di reclutamento dei magistrati, il numero di posti sopra indicato ci è sembrato quello che possa contemperare le esigenze di diminuire le scoperture di organico ed al tempo stesso di garantire comunque una selezione fra i più meritevoli.
Allo stato, dunque, risulta:
- iniziato il tirocinio per i 209 candidati ritenuti idonei di cui al concorso indetto con D.M. 29.10.2019;
- in corso di svolgimento le correzioni delle prove scritte del concorso a 500 posti, indetto con D.M. 1.12.2021;
- in atto l’organizzazione del concorso per 400 posti, indetto con D.M. 18.10.2022, le cui prove scritte si svolgeranno nei giorni 17, 18 e 19 maggio prossimi.
Quale caso oggetto di approfondita riflessione si segnala quello relativo ad una proposta di delibera in tema di tramutamento, settore requirente, approvata all’unanimità nel Plenum del 5 aprile.
In particolare, un magistrato requirente gravato da sanzione disciplinare e da trasferimento ad altra sede e ad altra funzione (civile), ex art. 13 d. lgs. n. 109/2006, ha fatto richiesta di rientro nell’ufficio e nella funzione (pubblico ministero) dai quali era stato allontanato in via disciplinare.
Abbiamo ritenuto che il magistrato in questione, pur utilmente collocato in graduatoria, non fosse “idoneo” a ricoprire il posto richiesto, ai sensi dell’art. 23, comma 6, della circolare n. 13778/2014, posta a tutela del buon andamento dell’amministrazione della giustizia, che prevede che nella valutazione del profilo attitudinale si possa “…non prendere in considerazione gli aspiranti che non risultino in possesso dei requisiti di idoneità per l’esercizio della funzioni di destinazione…”.
Nello specifico abbiamo ritenuto che al trasferimento ostasse non tanto il disciplinare in quanto tale, ma le circostanze oggettive accertate in detto procedimento, concluso con condanna alla sanzione della censura e trasferimento da quell’ufficio (lo stesso per il quale ha poi fatto domanda di trasferimento).
Il magistrato, nell’esercizio e in occasione delle funzioni di sostituto procuratore della Repubblica, è stato riconosciuto responsabile di aver instaurato rapporti confidenziali, anche contemporanei gli uni agli altri, con alcune donne (consulenti tecnici, avvocatesse, stagiste, MOT), attuati mediante approcci, apprezzamenti a sfondo sessuale e ripetute avances costituenti fonte di grave disagio per le stesse, anche perché realizzati in ufficio ed in pubblico, sì da ledere gravemente il prestigio e l’immagine della magistratura.
Ha scritto il giudice disciplinare nella citata sentenza, che “Da tutti gli episodi che…trovano sempre origine ed occasione in esse (funzioni giurisdizionali ndr), emerge un irrimediabile appannamento della immagine di magistrato del dott. xxxxxxx, e dell’intero ordine giudiziario, di fronte a consulenti, avvocati, persone offese e infine dinanzi ad un magistrato al quale egli avrebbe dovuto insegnare il rispetto dei doveri di correttezza, riserbo, equilibrio, rispetto della dignità della persona nell’esercizio delle funzioni.
I riferiti comportamenti scorretti di cui si tratta sono stati posti in essere in modo quasi seriale…e nei confronti di interlocutrici che si trovavano rispetto a lui in posizione di oggettiva inferiorità: consulenti tecnici nella fase iniziale della carriera, avvocate all’esordio, MOT sulla cui professionalità e capacità avrebbe dovuto esprimere un parere, stagiste neolaureate in tirocinio presso di lui, vittime di reati sessuali che si rivolgevano per un consiglio, ricevendone avances sessuali”.
Detti comportamenti, complessivamente considerati, posti in essere approfittando della posizione di sostituto procuratore, e il fatto che essi abbiano coinvolto, a vario titolo e con abitualità, una molteplicità di soggetti, alcuni dei quali particolarmente vulnerabili, ci hanno indotto a ritenere insuperabili le conseguenze degli stessi, sia sotto il profilo relazionale che della credibilità del magistrato. Con conseguente insussistenza delle condizioni per un suo rientro nella sede e nella funzione dalle quali era stato allontanato: la tipologia delle attività esercitate e la frequenza delle relazioni con soggetti interni ed esterni all’ufficio, avrebbero, infatti, pregiudicato l’ordinato svolgimento dell’attività giudiziaria e l’immagine complessiva dell’ufficio medesimo.
Abbiamo molto discusso fra noi circa la possibilità di innestare sulla vicenda quella relativa al recente intervento legislativo che ha introdotto nel sistema l’art. 25-bis del d. lgs. n. 109/2006 (disciplina degli illeciti disciplinari) sulle condizioni per la riabilitazione. In particolare si è riflettuto sul fatto che il tempo trascorso dai fatti oggetto di pronuncia disciplinare e la nuova previsione normativa avrebbero potuto condurre a una diversa conclusione e, quindi, a non respingere la domanda di tramutamento.
Due sono state le ragioni per le quali, alla fine, abbiano insistito nel votare la proposta di delibera contraria al trasferimento:
- il quarto comma dell’art. 25-bis, appena richiamato, ha demandato al Consiglio Superiore della Magistratura l’individuazione delle forme e dei modi per l’accertamento delle condizioni previste per la riabilitazione (tema con il quale il Consiglio dovrà effettivamente confrontarsi al più presto, ed in tal senso si è già aperta una pratica), per cui, al momento, l’ambito di pratica attuazione dell’istituto della riabilitazione non è ancora definito;
- il citato art. 23, comma sesto, della circolare n. 13788 in tema di trasferimenti, come detto posto a tutela del buon andamento dell’amministrazione della giustizia, appare del tutto svincolato dagli esiti del disciplinare, e quindi anche da una eventuale riabilitazione, e impone comunque al Consiglio ogni doverosa valutazione di fatti già accaduti ed accertati che possano rendere l’aspirante non idoneo al trasferimento per mancanza dei requisiti, come ritenuto nel caso in esame.
Ma sul punto, ed in particolare sulla disposizione regolamentare da ultimo citata, forse troppo ampia nella sua formulazione, sarebbe importante raccogliere le opinioni dei colleghi tutti.
Francesca Abenavoli, Marcello Basilico, Maurizio Carbone, Geno Chiarelli, Antonello Cosentino, Tullio Morello