Diario dal Consiglio dell’8 luglio 2023
Spetta ai dirigenti organizzare il lavoro degli onorari stabilizzati
Il 5 luglio 2023 il Plenum ha approvato a maggioranza, con una sola astensione, la risoluzione sulla disciplina dell’impegno complessivo settimanale richiesto ai giudici onorari di pace e ai vice procuratori onorari ai sensi del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116.
Come noto, l’art. 1 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, dopo aver definito le figure del “giudice onorario di pace” e del “vice procuratore onorario”, ha previsto, al comma 3, che l’incarico di magistrato onorario sia inderogabilmente temporaneo, e che al fine di assicurare la compatibilità con lo svolgimento di attività lavorative o professionali, non può essere richiesto un impegno complessivamente superiore a due giorni a settimana.
Tale previsione si applica integralmente ai magistrati onorari immessi in servizio successivamente al 15 agosto 2017, ai quali il decreto legislativo in esame dedica le disposizioni contenute nei capi da I a X; invece il capo XI tratta dei magistrati onorari già in servizio alla data del 15 agosto 2017.
L’art. 29, comma 7, del decreto in oggetto, rende applicabili, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 3, del citato decreto, con esclusivo riferimento allo svolgimento dell’incarico in modo da assicurare il contestuale espletamento di ulteriori attività, lavorative o professionali, ai magistrati onorari cd. stabilizzati che abbiano scelto il regime non esclusivo. Nello specifico, il comma 3, statuisce che “Al fine di assicurare tale compatibilità, a ciascun magistrato onorario non può essere richiesto un impegno complessivamente superiore a due giorni a settimana. Ai magistrati onorari sono assegnati affari, compiti e attività, da svolgere sia in udienza che fuori udienza, in misura tale da assicurare il rispetto di quanto previsto dal presente comma”.
Alla luce di questo quadro normativo, sono stati posti all’attenzione dell’Ottava commissione più quesiti in merito all’interpretazione dell’articolo 29, comma 7, e in particolare la compatibilità del limite temporale posto dall’articolo 1, comma 3, con il regime di non esclusività scelto dai magistrati onorari stabilizzati.
In primo luogo, occorre sottolineare che costituisce regola per la magistratura onoraria, come sancito dall’art. 1, comma 3, la non esclusività delle funzioni, il cui esercizio deve risultare compatibile con lo svolgimento di altre attività lavorative o professionali. L’art. 29, comma 6, prevedendo, che i magistrati onorari confermati, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione dell’esito della procedura, possano optare per il regime di esclusività delle funzioni onorarie introduce invece un’eccezione.
Mentre però, per i magistrati onorari entrati in servizio dopo il 15 agosto 2017 il legislatore ha espressamente indicato ex art. 1, comma 3, i limiti temporali e contenutistici di tale compatibilità, per quelli rientranti nel cd. contingente ad esaurimento – confermati all’esito della procedura e che non abbiano esercitato l’opzione per l’esclusività delle funzioni – ha fatto richiamo a tali disposizioni “in quanto compatibili” e “con esclusivo riferimento allo svolgimento dell’incarico in modo da assicurare il contestuale espletamento di ulteriori attività lavorative o professionali”.
Orbene, se da un lato non è in dubbio la piena compatibilità con tale categoria di magistrati onorari della previsione dell’art. 1, comma 3, relativa alla non riconducibilità dell’incarico a un rapporto di pubblico impiego, non altrettanto può dirsi in merito alla previsione per cui, “al fine di assicurare tale compatibilità, a ciascun magistrato onorario non può essere richiesto un impegno complessivamente superiore a due giorni a settimana”.
Al riguardo devono essere infatti evidenziate alcune rilevanti differenze nella disciplina applicabile alle due categorie di magistrato onorario in esame.
La prima concerne i compiti e le funzioni da svolgere: mentre infatti ai magistrati onorari di nuova nomina si applicano le disposizioni di cui agli artt. 9-12 per i giudici onorari di pace e le disposizioni di cui agli artt. 15-17 per i viceprocuratori, ai magistrati onorari cd. stabilizzati si applicano principalmente le disposizioni di cui all’art. 30.
La seconda riguarda il regime del compenso spettante: mentre infatti ai magistrati onorari di nuova nomina viene riconosciuta dall’art. 23 una indennità che si compone di una parte fissa e di una parte variabile legata al raggiungimento di obiettivi, a quelli stabilizzati, che non abbiano optato per il regime di esclusività delle funzioni, spetta un compenso ben maggiore, parametrato a quello percepito dal personale amministrativo giudiziario di Area III, nonché un’indennità giudiziaria pari all’indennità di amministrazione spettante al medesimo personale.
In tale contesto, dunque, la previsione secondo la quale ai magistrati onorari confermati non esclusivisti il disposto dell’art. 1, comma 3, si applica “in quanto compatibile” ha proprio la finalità di non imporre gli stessi limiti temporali a soggetti che svolgono attività in gran parte diverse e percepiscono compensi diversi.
Pertanto, se ai magistrati onorari di nuova nomina non può essere richiesto un impegno settimanale complessivamente superiore a due giorni, a quelli confermati non esclusivisti tale limitazione temporale non si applica, essendo unicamente rimesso ai capi degli uffici di assicurare, all’interno dell’assetto organizzativo disegnato dalle tabelle e dai progetti organizzativi, che lo svolgimento dell’incarico consenta loro “il contestuale espletamento di ulteriori attività lavorative o professionali”.
Ulteriore conferma della correttezza di tale interpretazione si rinviene, del resto, nel confronto tra il trattamento economico previsto dalla legge per i magistrati onorari confermati che abbiano optato per il regime di esclusività e quello riconosciuto a coloro che non abbiamo esercitato tale opzione. A fronte, infatti, di un divario invero piuttosto contenuto, sarebbe del tutto irragionevole ritenere che a coloro che abbiano optato per il regime di esclusività possa essere richiesto un impegno settimanale più che doppio rispetto a quello esigibile da parte di coloro che non abbiamo esercitato tale opzione.
Tale ultima circostanza, peraltro, costituisce un utile elemento da tenere in considerazione per differenziare in concreto il carico di lavoro da assegnare ai magistrati onorari confermati a seconda che abbiano o meno optato per il regime di esclusività delle relative funzioni. Resta da precisare che il limite dei due giorni a settimana non si applica, a fortiori, neanche a coloro che hanno optato per il regime di esclusività.
Francesca Abenavoli, Marcello Basilico, Maurizio Carbone, Geno Chiarelli, Antonello Cosentino, Tullio Morello