GIUGNO
24

Diario dal Consiglio del 24 giugno 2023

Tirocini presso le sedi distrettuali: una questione di regole

Il Plenum del 21 giugno ha affrontato il caso di due magistrati in tirocinio presso la Corte d’appello dell’Aquila che hanno chiesto, già nel corso del periodo generico, di potere svolgere il tirocinio presso il tribunale di Pescara, per la distanza chilometrica (nell’un caso 119 e nell’altro 133 chilometri) e i tempi di percorrenza che separano il capoluogo del distretto dalla loro rispettiva residenza.

In entrambi i casi – le pratiche erano formalmente distinte – il Consiglio giudiziario ha espresso parere favorevole all’accoglimento delle istanze.

Il regolamento per la formazione iniziale dei magistrati, approvato nel 2012 e tuttora vigente a seguito di alcune parziali modifiche, prescrive che il tirocinio si svolga negli “uffici giudiziari di primo grado della città sede di Corte d’Appello nel cui distretto il magistrato ha la residenza al momento della nomina” (art. 3, co. 1).

È ammesso però che lo svolgimento possa avvenire in tutto o in parte in altra sede, previo parere del Consiglio Giudiziario, “per gravi e motivate esigenze di carattere personale, familiare o di carattere formativo” (art. 3, co. 2).

I due richiedenti non hanno fatto valere ragioni siffatte, sebbene il Consiglio giudiziario dell’Aquila, interpellato una seconda volta in fase istruttoria perché chiarisse i motivi del proprio assenso, abbia ritenuto di ricondurre a quelle familiari l’esistenza del centro di vita e degli interessi familiari dei colleghi nei loro centri di rispettiva residenza. Di fatto l’unica esigenza espressa è stata quella legata alla distanza chilometrica, probabilmente collegata agli effetti sul territorio del terremoto dell’Aquila, evento che risale, però, come noto, ormai al 2009.

Va detto anche che non v’è esperienza di altri Consigli giudiziari che abbiano espresso in tempi recenti pareri analoghi a quelli esaminati nei due casi di specie.

Nel corso dei lavori di commissione Marcello ha ritenuto pertanto insussistente il presupposto per derogare alla regola generale dello svolgimento del tirocinio nella sede di corte d’appello. Altre componenti consiliari hanno ritenuto invece che la disciplina meritasse un’interpretazione di favore per i due m.o.t., in considerazione del disagio che essi avrebbero dovuto sopportare per raggiungere quella sede.

Il Plenum ha approvato a larghissima maggioranza la delibera di diniego dell’autorizzazione a svolgere il tirocinio in una sede diversa, per difetto nell’istanza dei presupposti normativi. Tenuto conto del fatto che essa riguarda ormai il solo tirocinio mirato e della peculiare situazione del distretto – nel quale il tribunale di Pescara ha dimensioni considerevolmente più ampie di quello dell’Aquila – si è ritenuto di demandare ai magistrati collaboratori, previo parere specifico del Consiglio giudiziario, la valutazione sull’esistenza eventuale di “motivate esigenze di carattere formativo” che giustifichino il dispiegarsi di una parte del tirocinio a Pescara, ferma comunque restando L’Aquila sede dell’attività dei due m.o.t.; in questo modo il CSM ha evitato un ulteriore doppio passaggio di pratica per esaminare una possibile nuova istanza legata al contenuto delle funzioni che i colleghi andranno a rivestire dopo la scelta della sede appena avvenuta.

Restiamo convinti che – in difetto delle ragioni eccezionali previste dalla circolare e insuscettibili, come tali, di un’interpretazione estensiva – il tirocinio dei magistrati debba svolgersi nella sede di corte d’appello, dove la varietà delle esperienze professionali, la concentrazione di alcune funzioni giurisdizionali, la presenza della sede della formazione decentrata e il confronto con altri m.o.t. offrono maggiori garanzie di completezza della preparazione.

Francesca Abenavoli, Marcello Basilico, Maurizio Carbone, Geno Chiarelli, Antonello Cosentino, Tullio Morello

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