MARZO
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Diario dal Consiglio del 28 marzo 2024

Un presidente, due sezioni... e i loro collegi

Il presidente del tribunale di Bologna, con decreto n. 8 del 5.2.2024, dichiarato immediatamente esecutivo, si era riservato la presidenza della sottosezione “procedure concorsuali” inserita nella quarta sezione civile, nell’ambito della quale opera anche la sezione impresa, assegnandosi una quota di affari. Tuttavia, il Consiglio giudiziario presso la Corte di appello di Bologna aveva espresso, all’unanimità, parere sfavorevole al succitato decreto, evidenziando la violazione degli artt. 39, concernente il regime delle variazioni tabellari, e 94 della vigente circolare in materia tabellare, nonché l’inopportunità di tale provvedimento in ragione del fatto che tre sezioni civili del tribunale erano prive di presidente, a differenza della quarta civile.

Sul punto, nel Plenum del 20 marzo il Consiglio ha rilevato che la dichiarazione di immediata esecutività del decreto non sia conforme all’art. 39 circ. tab., trattandosi di una variazione tabellare non inerente all’assegnazione dei magistrati al settore, sezione o posizione tabellare, ma vertente sull’assegnazione e distribuzione degli affari. Ha sottolineato, inoltre, che l’assegnazione di due presidenti alla stessa sezione si pone in contrasto con il disposto dell’art. 94 circ. tab., che subordina tale assegnazione alla duplice condizione: che tutte le sezioni (civili e penali) dell’ufficio abbiano un presidente; secondariamente, che la presenza di più presidenti trovi giustificazione nel numero dei magistrati addetti alla sezione nonché alla natura e quantità delle materie trattate. Nel caso di specie, la violazione dell’art. 94 risulta palese, stante la vacanza di tre posti di presidente di sezione al momento dell’adozione del decreto.

Il Consiglio ha per converso evidenziato che la riserva al dirigente della presidenza di alcuni collegi della medesima quarta sezione risulta conforme al disposto dell’art. 86 circ. tab. e, soprattutto, dell’art. 47-quinquies dell’ordinamento giudiziario che, in termini di presidenza dei collegi, attribuisce al dirigente una incontestabile, autonoma, prerogativa.

Dalla disamina della variazione tabellare è emerso, altresì, che l’assegnazione degli affari al presidente del tribunale, in materia di liquidazioni giudiziali e concordati preventivi, risulta improntata a criteri oggettivi e predeterminati ed è dunque esente da censure.

Alla stregua di tali considerazioni, il Consiglio ha approvato il decreto 8/2024 limitatamente alla riserva in capo alla presidenza dei collegi fallimentari, all’assegnazione delle liquidazioni giudiziali e concordati preventivi, non approvandolo nella parte in cui attribuisce a sé la presidenza della sottosezione procedure concorsuali e dichiara l’immediata esecutività del provvedimento. Al contempo, ha invitato il dirigente a integrare, con un’apposita variazione tabellare, le disposizioni di detto decreto relative ai collegi in materia fallimentare, non essendo stati indicati la percentuale di apporto dello stesso, i criteri di composizione dei singoli collegi e i criteri di assegnazione dei procedimenti ai relatori.

La variazione tabellare in questione è risultata assai controversa in seno al tribunale di Bologna. Di qui le aspettative di alcuni verso la decisione del Consiglio. Ferma la nostra condivisione del modello di una dirigenza partecipata, non è da una siffatta delibera che poteva giungere una risposta chiarificatrice sulla configurazione dei rapporti interni all’ufficio, essendo essa chiamata a verificare unicamente il rispetto delle regole tabellari da parte del provvedimento presidenziale. A ciò hanno guardato i rilievi svolti. Il vaglio sulla gestione dell’ufficio giudiziario, invece, va esercitato con gli altri strumenti di cui dispone il governo autonomo, compreso quello locale.

Francesca Abenavoli, Marcello Basilico, Maurizio Carbone, Geno Chiarelli, Antonello Cosentino, Tullio Morello

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