MARZO
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Diario dal Consiglio dell’11 marzo 2023

Un sostituto limitato nelle funzioni è compatibile con la sede?

La Prima commissione, nella precedente composizione, aveva proposto l’apertura di una pratica ex art. 2 della legge sulle guarentigie di cui il Plenum aveva deciso un approfondimento istruttorio per accertare l’impatto che in concreto l’astensione preventiva del collega interessato – sostituto procuratore – aveva avuto sull’ufficio. E’ stata quindi svolta un’istruttoria all’esito della quale la commissione ha proposto a maggioranza l’archiviazione della pratica, decisione fatta propria dal Plenum con 15 voti a favore, 10 contrari e 5 astenuti.

Il procedimento pendeva in Prima commissione da molti anni in quanto sospeso in attesa dell’esito dei procedimenti penale (conclusosi con l’assoluzione) e disciplinare (conclusosi con ordinanza di non doversi procedere per alcuni capi in relazione all’esito del procedimento penale e per un capo per scarsa rilevanza del fatto; per altre incolpazioni, connesse all’impropria attività di consulenza svolta dal collega in favore di una giornalista cui era allora sentimentalmente legato e relativa a indagini che la coinvolgevano e pendenti nell’ambito della stessa Procura, il procedimento disciplinare si è estinto per decorso del tempo).

A conclusione dell’iter era pervenuta una nota con cui il Procuratore della Repubblica rappresentava diverse criticità nei rapporti col sostituto che avrebbe dovuto essere reintegrato nell’Ufficio, una piccola Procura del centro Italia; riferiva di situazioni conflittuali dovute in parte a vicende connesse ai procedimenti penale e disciplinare (da cui era anche scaturita la necessità – da parte della Procura che indagava sul reato di calunnia denunciato dal magistrato dopo la sua assoluzione penale – di sentire a sommarie informazioni il Procuratore stesso, indicato quale teste a difesa dagli indagati di calunnia) e in parte a una segnalazione disciplinare del sostituto nei confronti del Procuratore, il quale a sua volta era stato così portato a denunciare l’altro per calunnia.

Rientrato nello stesso Ufficio, questi ha comunicato di astenersi preventivamente in tutti i procedimenti che vedessero coinvolti otto avvocati del Foro locale più un altro soggetto. Accogliendo l’astensione, il Procuratore ha ipotizzato delle soluzioni organizzative, adottate dopo una riunione con tutti i sostituti alla quale il collega interessato non si era presentato.

Il Procuratore generale, sentito dalla Commissione nella precedente composizione, ha riferito dell’effetto estremamente lacerante che la vicenda ha avuto, anche in relazione ai rapporti tra i magistrati all’interno dell’Ufficio, un effetto attualizzato anche dall’esposto di una protagonista al Consiglio di disciplina degli avvocati proprio in relazione a fatti connessi a quegli avvenimenti.

Due sono i profili rilevanti ex art. 2 LG: il rapporto col territorio, sotto il profilo non solo della relazione tra Procuratore e sostituto, ma anche dell’attualità della vicenda che ha visto coinvolte molte figure del mondo giudiziario locale; le problematiche organizzative determinate dall’astensione preventiva del Sostituto: degli otto avvocati, cinque fanno parte del suo stesso collegio difensivo. Si tratta di un istituto che, come rappresentato dal Consiglio Giudiziario che se n’è occupato, non è normativamente previsto. Pare francamente difficile configurare nel nostro ordinamento un’astensione preventiva e generalizzata per ragioni di opportunità. In presenza di ragioni di parentela, si sarebbero applicate le norme di cui agli artt. 18 e 19 O.G., che consentono la permanenza del magistrato nell’ufficio solo ove le dimensioni dello stesso e le funzioni concretamente esercitate evitino sovrapposizioni.

Nel caso di specie, a nostro parere, la presenza del collega nella Procura inconciliabile con le sue piccole dimensioni e con l’organizzazione con cui si è tentato di governare le ricadute dell’astensione: essa impedisce di fatto al sostituto lo svolgimento delle normali attività (in particolare il turno esterno), impone che sia prevista sempre la sua sostituzione (anche quando è lui il magistrato di turno) e che sia svolta una attenta verifica preventiva volta ad evitare che lo stesso tratti procedimenti in cui sono stati nominati i predetti avvocati, e ciò per un periodo indeterminato, così minando l’immagine dell’ufficio.

Ci è sembrato un caso esemplare in cui l’attualizzazione della pregressa vicenda, per le tensioni recenti nei rapporti col Procuratore, e, per alto verso, i rapporti di debito/inimicizia/amicizia con ben otto tra i più noti avvocati penalisti del Foro locale, impediscano l’esercizio indipendente e imparziale delle funzioni da parte del magistrato per ragioni indipendenti da sua colpa. Perciò abbiamo votato contro l’archiviazione del procedimento.

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