Diario dal Consiglio del 10 maggio 2024
Una non conferma che attiene al ruolo del p.m.
Nel Plenum dell’8 maggio 2024 il C.S.M. ha deliberato la non conferma del dott. Fabio De Pasquale nelle funzioni semidirettive di procuratore aggiunto nella procura della Repubblica di Milano.
La decisione si fonda su una valutazione negativa in ordine alla sussistenza dei prerequisiti della imparzialità e dell’equilibrio conseguente alle modalità di gestione del processo ENI Nigeria, in cui il dott. De Pasquale svolgeva le funzioni di pubblico ministero. Al magistrato in conferma si addebita, per un verso, di aver sottratto al contraddittorio processuale, omettendo di metterle a disposizione delle parti private mediante il deposito nella segreteria del pubblico ministero ex art. 430, secondo comma, c.p.p., talune risultanze probatorie astrattamente idonee ad indebolire – infirmando la credibilità di un coimputato che aveva reso dichiarazioni accusatorie nei confronti di altri coimputati – la ricostruzione dei fatti proposta dal pubblico ministero; per altro verso, di aver fatto un uso distorto dello strumento processuale di cui all’articolo 507 c.p.p., sollecitando l’ammissione di un capitolo di prova testimoniale volto a portare in dibattimento la conoscenza di fatti concernenti la terzietà del giudice.
Per una più dettagliata ricostruzione delle condotte censurate rimandiamo alla motivazione della delibera.
La non conferma era stata proposta dalla Quinta commissione con il voto unanime di tutti i suoi componenti, compreso Antonello.
In Plenum il cons. Fontana aveva chiesto il ritorno della pratica in commissione per attendere la conclusione del giudizio penale pendente a carico del dott. De Pasquale per i medesimi fatti valutati nella delibera di non conferma.
I consiglieri Miele e Fontana, nonché Marcello e Tullio, hanno votato per il ritorno in commissione e, conseguentemente al rigetto di tale richiesta, si sono astenuti sul merito della delibera.
Tutti gli altri consiglieri hanno votato contro il ritorno in commissione e, nel merito, a favore della delibera di non conferma, di cui era relatore il cons. Ernesto Carbone.
La discussione all’interno del nostro gruppo consiliare è stata molto approfondita e travagliata.
Nessuno può ignorare, e certo noi non ignoriamo, la statura e la storia professionale di Fabio De Pasquale, il lavoro da lui svolto per decenni nella procura di Milano, i risultati processuali che ha riportato. Né ci sfuggiva il rischio che una determinazione consiliare di non conferma potesse essere strumentalizzata al fine di una faziosa denigrazione della procura di Milano e di ciò che essa ha rappresentato e rappresenta nella storia civile di questo Paese.
E, tuttavia, abbiamo ritenuto che non fosse possibile deflettere dal principio che il pubblico ministero – per la visione che noi ne abbiamo e per lo statuto costituzionale che ha e che noi speriamo che continui ad avere anche in futuro – è il primo garante dei diritti dell’imputato e della tensione del processo alla identificazione di una verità processuale quanto più prossima possibile alla verità materiale. La consapevole sottrazione di emergenze istruttorie al vaglio del contraddittorio dibattimentale, con l’implicita sostituzione del p.m. al giudice nel ruolo di decisore finale sulla rilevanza e concludenza di tali emergenze, così come la scelta di veicolare all’interno dell’istruttoria dibattimentale vicende relative alla terzietà del giudice, ci sono sembrati comportamenti che attingono la natura profonda del ruolo del pubblico ministero nel nostro ordinamento. E poiché si tratta dell’essenza di tale ruolo, ci è sembrato inappagante l’argomento relativo alle “isolate condotte, poste in essere dal procuratore aggiunto in valutazione in un unico contesto processuale” che aveva indotto il Consiglio giudiziario milanese ad esprimere a larga maggioranza un parere favorevole alla conferma.
Indipendentemente dall’esito del giudizio penale, che ci auguriamo scagioni il dott. De Pasquale da ogni imputazione, le condotte valutate in sede di giudizio di conferma, pacifiche nella loro materialità storica, non ci paiono compatibili con l’esercizio delle funzioni di guida, direzione e coordinamento dei colleghi che competono ad un procuratore aggiunto.
Francesca Abenavoli, Marcello Basilico, Maurizio Carbone, Geno Chiarelli, Antonello Cosentino, Tullio Morello